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Apprendistato come opportunità

Il problema del lavoro in Italia è sicuramente prioritario e sono necessarie e urgenti tutte quelle iniziative che possono favorire le assunzioni o le riassunzioni, e soprattutto l’inserimento dei giovani nelle aziende di ogni dimensione e importanza, operanti in tutti i settori produttivi e dell’artigianato, del commercio e dei servizi. Il Testo Unico dell’apprendistato, varato nel 2011, è naturalmente ancora un importante punto di riferimento in quanto contiene le indicazioni di base per rapporti di lavoro che hanno caratteristiche e finalità specifiche o particolari.

Il contratto di apprendistato e le norme fondamentali che lo regolano

– Il contratto è a tempo indeterminato;

– Nella fase iniziale è previsto un periodo di formazione, che varia secondo la tipologia del contratto, per un periodo massimo di tre anni;

-Terminato il periodo di formazione, l’impresa può recedere dal rapporto anche senza una precisa motivazione;

-Se non c’è stato recesso, il rapporto prosegue come in un contratto di lavoro subordinato normale.

Si deve anche mettere in evidenza che esiste la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante e, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e gradualmente secondo l’anzianità di servizio.

Le varie tipologie di formazione degli apprendisti:

1)Qualificazione professionale dell’apprendista: riguarda i giovani con 15 anni compiuti fino a 25 anni di età; le Regioni stabiliscono i piani di formazione.

2)Apprendistato professionalizzante: rono interessati soggetti in età compresa fra 18 e 29 anni e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; in aggiunta alla formazione prevista dal contratto collettivo si deve fare riferimento alle indicazioni formative regionali, per un tempo massimo di 120 ore in un triennio.

3)Apprendistato di alta formazione e ricerca: Sono interessati i lavoratori tra 18 e 29 anni che alternano con il lavoro queste attività; ricerca; conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore; conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione; dottorati di ricerca; specializzazione tecnica superiore; percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori; praticantato presso studi professionali.

Per quanto riguarda l’apprendistato qualificante dovranno essere approvate le regole sui profili formativi da parte delle singole regioni. La normativa regionale dovrà inoltre definire la qualifica o il diploma professionale e indicare il monte ore di formazione necessario. Le modalità di erogazione della formazione dovranno invece essere definite dalla contrattazione collettiva.

Relativamente all’apprendistato professionalizzante dovranno essere i contratti collettivi a indicare la durata e le modalità della formazione, nonché la durata minima della parte formativa  del rapporto, con il vincolo di tre anni di durata massima (5 anni per l’artigianato). La formazione prevista dal contratto collettivo dovrà essere integrata da quella organizzata dalle Regioni entro il 30 settembre 2013.

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Anche per questa tipologia si dovranno attendere le norme regionali che dovranno regolare i profili della formazione. Le norme regionali dovranno  essere precedute da un’intesa con le parti sociali e gli enti formativi.

In mancanza di norme regionali specifiche potranno essere stipulati accordi tra i datori di lavoro e gli enti formativi. Il fine è quello di disciplinare l’apprendistato professionalizzante  anche presso le micro-imprese e le piccole e medie aziende e di garantire un uniforme livello di formazione in tutto il territorio nazionale.

 Le esenzioni contributive

La Legge di stabilità ha previsto, come è noto, un incentivo da applicare ai contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. In particolare, viene riconosciuto uno sgravio contributo del 100 % a favore dei datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni del contratto.

Recentemente l’Inail (Circolare n. 27) ha ribadito che le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti comprendono anche l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’apprendista: una nuova figura di lavoratore

Con il Testo Unico dell’apprendistato e con le agevolazioni di carattere fiscale e contributivo sono state recepite in buona parte le istanze delle imprese e dei giovani. Scompare la vecchia figura dell’apprendista che “doveva solo imparare” e nasce quella del giovane che può dare subito un contributo all’azienda che lo occupa. E’ sufficiente accennare all’apporto di giovani già impegnati nella ricerca e quindi in possesso di specializzazione tecnica superiore. L’aumentato livello di formazione nelle scuole, e soprattutto di quelle professionali, sta creando i presupposti per rapporti vantaggiosi sia per le aziende che per i giovani. Le nuove regole e le disposizioni legislative del Testo Unico costituiscono una traccia importante che deve servire a superare le vecchie e nuove difficoltà in un quadro economico indubbiamente diverso e sempre più competitivo.

di Piero Merlo

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